martedì 21 maggio 2019

LE PROVE DIGITALI

Tutte le attività svolte attraverso l’impiego di apparecchiature informatiche (come ad esempio personal computer – smartphone – etc.) lasciano delle tracce denominate “evidenze digitali”, che altro non sono che “prove digitali”.

Per “evidenza digitale” si intende qualsiasi dato digitale (es. file audio – file video – file di testo – file immagine – file di database – ecc.) che sia memorizzato o trasmesso in formato digitale da dispositivi elettronici come: personal computer - tablet, fotocamera digitale, ipod, smartphone, iphone, etc.

Le “evidenze digitali” sono immateriali e fragili, quindi facilmente alterabili e danneggiabili, pertanto affinchè ne sia possibile l’utilizzo in ambito processuale come fonte di prova occorre l’adozione di specifiche misure tecniche dirette ad assicurarne:

- la conservazione;
- l’inalterabilità;
- la conformità dei dati acquisiti a quelli originali;
- l’integrità;
- l'immodificabilità.

La disciplina che si occupa di garantire le caratteristiche essenziali affinché una “evidenza digitale” sia utilizzabile in ambito processuale come fonte di prova si chiama “Informatica Forense (Digital Forensics)

L’Informatica attraverso professionisti dotati di competenze informatico/giuridiche (Consulente Informatico Forense o Digital Forensics Examiner) e l’impiego di specifici hardware e software si occupa dell’individuazione, dell'acquisizione, dell’analisi e della presentazione di tali “evidenze digitali”, al fine di renderle efficacemente utilizzabili in giudizio (penale e civile), poiché ne garantisce autenticità e integrità.



L’Esperto Giuridico-Investigativo
e Analista Digitale Forense
(Dott. Nazzareno Di Vittorio)