Criminologo Investigativo

 




A seguito dell’entrata in vigore della legge 397/2000, l’art. 327-bis c.p.p. “Attività investigativa del difensore”, così recita “Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito…(omissis), …le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”.

 

L’art. 391-nonies c.p.p. ha introdotto il concetto di “Attività investigativa preventiva”: L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.”.

 

Tra le figure professionali dei consulenti di cui il difensore si può avvalere, si inserisce quella deI “Criminologo Investigativo”, il quale si occupa -tra l’altro- delle seguenti attività:

-       analisi investigativa delle informazioni raccolte di cui valutare l’attendibilità;

-     individuazione di idonee attività investigative per l’accertamento dei fatti e la ricerca, la raccolta e la valutazione delle fonti di prova;

-      organizzazione e coordinamento dell’eventuale attività di esperti in altre discipline specialistiche nell’attività di ricerca, raccolta delle fonti di prova;

-     valutazione di impianti investigativi e probatori già definiti dalla controparte, per individuarne eventuali incompletezze, incoerenze e contraddizioni;

-       assistenza al difensore nell’acquisizione di notizie da persone in grado di riferire circostanza utili ai fini dell’attività investigativa;

-       presa visione dello stato dei luoghi e delle cose di interesse alle investigazioni, con esecuzione di rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.