A seguito dell’entrata in vigore della legge 397/2000,
l’art. 327-bis c.p.p. “Attività investigativa del difensore”, così
recita “Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto
scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed
individuare elementi di prova a favore del proprio assistito…(omissis), …le attività
previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal
sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando necessarie specifiche
competenze, da consulenti tecnici”.
L’art. 391-nonies c.p.p. ha introdotto il concetto di “Attività
investigativa preventiva”: “L'attività
investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione degli atti che
richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può
essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l'eventualità che si instauri un procedimento penale.”.
Tra le figure professionali dei consulenti di cui il
difensore si può avvalere, si inserisce quella deI “Criminologo Investigativo”,
il quale si occupa -tra l’altro- delle seguenti attività:
-
analisi investigativa delle informazioni raccolte di
cui valutare l’attendibilità;
- individuazione
di idonee attività investigative per l’accertamento dei fatti e la ricerca, la
raccolta e la valutazione delle fonti di prova;
- organizzazione e coordinamento dell’eventuale attività
di esperti in altre discipline specialistiche nell’attività di ricerca,
raccolta delle fonti di prova;
- valutazione di impianti investigativi e probatori già
definiti dalla controparte, per individuarne eventuali incompletezze, incoerenze
e contraddizioni;
-
assistenza al difensore nell’acquisizione di notizie
da persone in grado di riferire circostanza utili ai fini dell’attività
investigativa;
-
presa visione dello stato dei luoghi e delle cose di
interesse alle investigazioni, con esecuzione di rilievi tecnici, grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi.